ARTICOLO-14
Cos’è la convenzione ex art. 14, D.Lgs 276/03
La convenzione ex articolo 14 è uno degli strumenti di politica attiva del lavoro che consente alle aziende di assolvere agli obblighi previsti dalla L. 68/99, favorendo contestualmente l’inserimento lavorativo in contesti protetti delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di integrazione nei cicli lavorativi ordinari. In particolare, questo tipo di convenzione consente all’azienda di assolvere, in parte o integralmente gli obblighi previsti stipulando con Ozanam e la Provincia un accordo e senza assumere direttamente presso di sé il lavoratore disabile.
In base all’accordo Provincia/Ozanam/azienda:
La Provincia computa il lavoratore assunto dalla Cooperativa nella quota d’obbligo dell’Azienda
A fronte l’ Azienda assegna alla Cooperativa una o più commesse della durata minima di 12 mesi, a condizioni economiche da concordare, che tengono conto degli oneri a carico della Cooperativa per l’assunzione dei disabili.
La Cooperativa svolge per conto dell’Azienda il lavoro pattuito nella commessa e procede all’assunzione del o dei disabili convenuti che a loro volta si troveranno a lavorare in un contesto consono alle proprie condizioni psico-fisiche.
Vantaggi per l’azienda
- Possibilità di adempiere ad una parte dei propri obblighi occupazionali senza assunzione diretta dei lavoratori disabili, ma conferendo commesse di lavoro alle cooperative
- Possibilità di assumere, al termine della convenzione, un lavoratore che è stato formato all’interno della cooperativa sulle specifiche mansioni relative alla commessa di lavoro
- Possibilità di ridurre i costi di produzione esternalizzando parte delle attività ed assolvendo contestualmente all’obbligo di assunzione ex L. 68/99
- Possibilità di adempiere alla totalità dell’obbligo per le aziende appartenenti alla fascia 15-35
- Opportunità di sviluppare azioni di responsabilità sociale nei confronti del proprio territorio.
Oltre al ex art. 14 , sempre in accordo con le province è possibile stipulare con la Cooperativa accordi per :
- isole formative che comprendono anche collaborazioni con tirocini sia nella sede dell’azienda interessata che presso la Cooperativa, formate da almeno 5 operatori con svantaggio
- micro isola formativa formata da un minino di 3 operatori con svantaggio
- art. 11 progetto sociale