Articolo 14

Cosa è la convenzione ex art. 14, D.Lgs 276/03

La convenzione ex articolo 14 è uno degli strumenti di politica attiva del lavoro che consente alle aziende di assolvere agli obblighi previsti dalla L. 68/99, favorendo contestualmente l’inserimento lavorativo in contesti protetti delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di integrazione nei cicli lavorativi ordinari. In particolare, questo tipo di convenzione consente all’azienda di assolvere una parte degli obblighi previsti senza assumere direttamente presso di sé il lavoratore disabile stipulando con Ozanam e la Provincia un accordo in base al quale:

La Provincia computa il lavoratore assunto dalla Cooperativa nella quota d’obbligo dell’Azienda

L’ Azienda assegna alla Cooperativa una o più commesse della durata minima di 12 mesi

La Cooperativa svolge per conto dell’Azienda il lavoro pattuito nella commessa e procede all’assunzione di una o più figure disabili che a loro volta si troveranno a lavorare in un contesto consono alle proprie difficoltà.

Vantaggi per l'azienda

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Possibilità di adempiere ad una parte dei propri obblighi occupazionali senza assunzione diretta dei lavoratori disabili, ma conferendo commesse di lavoro alle cooperative B

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Possibilità di assumere, al termine della convenzione, un lavoratore che è stato formato all’interno della cooperativa sulle specifiche mansioni relative alla commessa di lavoro

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Possibilità di ridurre i costi di produzione esternalizzando parte delle attività ed assolvendo contestualmente all’obbligo di assunzione ex L. 68/99

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Possibilità di adempiere alla totalità dell’obbligo per le aziende appartenenti alla fascia 15-35

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Opportunità di sviluppare azioni di responsabilità sociale nei confronti del proprio territorio.

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